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Manovra anti-crisi: l'abc aggiornato

di Nicoletta Cottone

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27 GENNAIO 2009

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Riduzione dell'acconto Ires e Irap (articolo 10)
Riduzione di tre punti percentuali della misura dell'acconto per l'anno 2008 ai fini dell' imposta sul reddito delle società (Ires) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) da parte dei soggetti Ires (società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società che esercitano attività commerciali, altri soggetti assimilati). Per effetto della norma, pertanto, l'acconto Ires passa dal 100% al 97%, mentre quello Irap passa dal 99% al 96 per cento.
Per i contribuenti che abbiano già pagato l'acconto secondo le misure ordinarie, compete un credito d'imposta corrispondente al maggiore importo versato, da utilizzare in compensazione sulle imposte altrimenti dovute. Rinviato a un Dpcm l'individuazione delle modalità e dei termini per il versamento delle somme non corrisposte, ossia del minore acconto Ires e Irap pagato dai contribuenti. Il versamento precedentemente doveva essere effettuato entro l'anno 2008, ma il decreto milleproroghe ha prorogato il termine di emanazione del decreto al 31 marzo 2009.

Rientro in Italia dei "cervelli" (articolo 17, commi 1 e 2)
Agevolazione per favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che operano all'estero: i redditi di lavoro dipendente o autonomo sono imponibili per il 10 % del loro ammontare, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, ai fini dell'Irap. L'incentivo decorre dal 1° gennaio 2009, si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi, se mantiene la residenza fiscale in Italia. Il beneficio spetta a docenti e ricercatori che dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge) o in uno dei cinque anni solari successivi (sino al 31 dicembre 2013) iniziano a svolgere la loro attività in Italia, e conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Le agevolazioni non spettano qualora l'attività sia resa in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno. I ricercatori per ottenere il beneficio devono essere in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, residenti all'estero non occasionalmente e aver svolto documentata attività di ricerca o docenza presso università o centri di ricerca pubblici o privati all'estero per non meno di 2 anni.

Rifiuti, esclusione del suolo non contaminato (articolo 20, comma 10-sexies)
Modifica al Codice ambientale (Dlgs 152/2006) al fine di escludere dal novero dei rifiuti, che rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del codice, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.

Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione dei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione (articolo 9)
Disposizioni in materia di rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Si prevede che, relativamente agli anni 2008 e 2009, le risorse che disponibili rispetto ai pagamenti effettuati a valere sull'autorizzazione di spesa per la liquidazione delle istanze di rimborso Iva sulle auto aziendali (5.700 milioni per ciascun anno) siano iscritte sul fondo previsto dall'articolo 50, della legge finanziaria per il 2006 (legge 266/2005). Si tratta di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato allo scopo di estinguere i debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni e organismi vari. La relazione tecnica a corredo della norma in esame chiarisce che la nuova disposizione prevede l'integrazione del fondo per i debiti pregressi al fine sia di consentire all'amministrazione finanziaria di accelerare il piano dei rimborsi ultradecennali, sia per estinguere i debiti maturati nei confronti dei ministeri, il cui pagamento, secondo i criteri di contabilità nazionale, è considerato come regolazione debitoria pregressa.

Riscossione (articolo 32)
Modifiche alla disciplina della remunerazione dell'attività di riscossione, contenuta nell'articolo 17 del Dlgs 112//1999. Si abbassa l'aggio di remunerazione degli agenti della riscossione, determinato in una percentuale fissa pari al 9% delle somme iscritte a ruolo (prima era il 10%) e dei relativi interessi di mora. L'aggio è a carico del debitore nella misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo, ove il pagamento sia tempestivo (o, entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella), mentre la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. Viene mantenuta ferma la disposizione secondo cui, ove il pagamento non sia tempestivo, l'aggio rimane integralmente a carico del debitore. Le percentuali delle somme riscosse che costituiscono l'aggio possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del ministro dell'Economia, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite dalla legge, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse, indipendentemente dal tipo di ufficio che ha emesso il ruolo. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetti agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto Finanze 4 agosto 2000. Modifiche in materia di soggetti abilitati alla riscossione. Il destinatario delle disposizioni sul rimborso delle spese relative alle procedure esecutive non è più il concessionario della riscossione, ma l'agente della riscossione. Spetta all'agente della riscossione, al posto del concessionario, il compenso per l'attività di esecuzione comunque svolta, nel caso in cui l'ente creditore emani un provvedimento che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo. Le norme si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Rimodulata la disciplina relativa alla restituzione delle anticipazioni effettuate, in forza dell'obbligo del "non riscosso come riscosso", dalle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione. La restituzione delle anticipazioni può avvenire, anziché con rate di importo fisso, con rate di importo diverso. Le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del "non riscosso come riscosso", ove siano riferite a quote non erariali, sono restituite in 20 rate annuali decorrenti dal 2008, a un tasso di interesse pari all'Euribor diminuito di 0,50 punti. Per le quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima del 29 novembre 2008 (o prima della data in vigore del decreto in esame), la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'Euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto Economia. Ai fini della restituzione delle anticipazioni versate dai concessionari, i crediti risultanti dai bilanci delle società agenti della riscossione alla data del 31 dicembre 2007 sono rimborsati rispettivamente in 10 e 20 annualità di pari entità. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione deve essere eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote, da effettuarsi a campione e sulla base di criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Disposizioni in materia di transazione fiscale in sede di concordato preventivo. Per transazione fiscale si intende la possibilità di accompagnare al piano di concordato preventivo una proposta di pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria, anche se non iscritti a ruolo, con l'eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Nel piano di concordato preventivo può essere formulata una proposta di pagamento dei tributi non solo in forma parziale, ma anche in forma dilazionata. La proposta di pagamento può, alla luce delle norme introdotte, riguardare non solo i tributi, ma anche i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota chirografaria del credito e con l'eccezione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea (ad esempio, i tributi e i dazi doganali). Le disposizioni in tema di definizione delle posizioni debitorie in sede di concordato preventivo sono estese anche ai debiti previdenziali. Le norme introdotte dispongono che, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non contemplare un pagamento parziale. Anche per il credito contributivo, ove assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore, o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Le procedure necessarie al perfezionamento della transazione sono compiute ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale. Un decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi definirà modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi. Disposizioni in deroga alla disciplina ordinaria della riscossione tramite ruolo, con lo scopo di facilitare il recupero delle somme dovute dai soggetti che hanno usufruito delle definizioni agevolate disposte dalla legge finanziaria 2003 (legge 289/2002) e che, tuttavia, hanno omesso di effettuare i relativi versamenti. Misure extra ordinem nei confronti dei debitori iscritti a ruolo, che hanno aderito alle definizioni agevolate disposte dalla medesima legge 269/2002, ma che hanno tuttavia omesso di effettuare i relativi versamenti. Ci sono norme per facilitare l'aggressione del patrimonio immobiliare di questi debitori. Viene infatti abbassato a 5mila euro (anziché 8mila, come previsto dalla disciplina generale in tema di espropriazione) il limite di importo al di sotto del quale l'agente non può procedere all'espropriazione immobiliare. Consentita la disapplicazione delle norme relative all'iscrizione di ipoteca. L'agente della riscossione, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può utilizzare i dati relativi ai rapporti finanziari di cui dispone l'Agenzia delle entrate. Esteso l'ambito applicativo della disciplina di definizione agevolata anche ai contribuenti, nonché ai sostituti d'imposta, che alla data del 16 aprile 2003 hanno provveduto ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Fissata in 10 milioni di euro la misura minima di capitale interamente versato richiesto ai fini dell'iscrizione nell'albo dei soggetti privati abilitati a effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali. Escluse da questo limite le società a prevalente partecipazione pubblica. Prevista la nullità dell'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali ai soggetti che non possiedano il suddetto requisito finanziario. Se i soggetti già iscritti all'albo non adeguano il proprio capitale sociale alla misura minima di 10 milioni di euro entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, è prevista la decadenza dagli affidamenti in corso e la cancellazione dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette.

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